Professor Saporito, perché il legislatore ha
sentito il bisogno, in materia di sicurezza e salute
sul posto di lavoro, di superare la legge n° 626 e
di varare la legge n° 81?
Ormai da tre o quattro anni, Parlamento e Governo
hanno preso coscienza, in maniera forte e decisa, di
un problema fondamentale nel quadro
dell’evoluzione della nostra società: occorre
dare, sul piano delle fonti normative, chiarezza
assoluta a tutto ciò che riguarda la sicurezza e la
salute sul posto di lavoro.
E la scelta del legislatore, aldilà ed al disopra
della sensibilità sociale, è stata in un certo
qual modo imposta dal sensibile aumento degli
incidenti e delle cosiddette “morti bianche” sui
posti di lavoro e dalla presa di posizione del Capo
dello Stato.
Si è preso coscienza, cioè, che sotto molteplici
aspetti tutta la normativa precedente in materia era
ormai arretrata ed in molti casi sorpassata
irrimediabilmente rispetto all’evolversi della
realtà sociale soprattutto di questo ultimo
quindicennio. Va infatti ricordato che la legge più
recente in fatto di sicurezza e salute sul posto di
lavoro è quella 626 che è stata promulgata nel
1994. E alle sue spalle, la 626 ha a sua volta circa
un sessantennio di normative (la prima legge in
materia fu promulgata nel 1955, quando finalmente si
prese coscienza che eravamo difronte ad un grande
problema sociale non più delegabile alla sola
trattativa privata tra datore di lavoro e propri
dipendenti; fu così, ad esempio che nacque
l’INAIL e furono approvate altre leggi sullo
stesso tema). Ed è così che si è arrivati, circa
un anno fa, alla promulgazione della legge n° 81,
che compie un ulteriore notevole salto di qualità
per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul
posto di lavoro.
Quali sono, da un punto di vista giuridico,
le innovazioni più importanti introdotte dalla
legge n° 81, quelle, insomma, che rappresentano il
grosso salto di qualità rispetto alla 626 ed a
tutta la precedente normativa?
La 81 (promulgata il 9 aprile dello scorso 2008) è,
dal punto di vista giuridico, un Testo Unico e –
come del resto avviene per tutti i Testi Unici –
proprio come tale riforma, rifinisce ed armonizza le
disposizioni contenute non solo nella più recente
legge n° 626, ma anche in tutte le altre leggi
promulgate in questi ultimi sessant’anni circa.
Certamente, l’innovazione più appariscente è
l’introduzione dell’aspetto penale per chi
viola, in tutto od anche solo in parte, la normativa
riguardante la sicurezza e la salute sul posto di
lavoro. Per i datori di lavoro inadempienti, la 626
prevedeva, infatti, solo ammende di natura
pecuniaria; con la 81, invece, per il datore di
lavoro che viola la norma alla sanzione pecuniaria
si aggiunge la sanzione di natura penale, che
prevede una condanna sino a due anni di carcere.
Ma questo salto di qualità è legato solo
all’introduzione della sanzione penale a fianco di
quella tradizionale pecuniaria?
Certamente no. Se l’introduzione
dell’aspetto penale è la “novità”
sicuramente più significativa ed appariscente
contenuta nella 81, un’altra innovazione non è
certo di minore importanza. E’ quella che
introduce, per la prima volta anche rispetto alla più
recente 626, la corresponsabilità anche da parte
del datore di lavoro che operi in regime di
subappalto.
Fino ad oggi, infatti, l’azienda che operava come
subappaltante (cosa, ad esempio, frequentissima nel
settore dell’edilizia, sicuramente uno dei più
colpiti in assoluto dal triste fenomeno degli
infortuni e dal tragico fenomeno delle “morti
bianche”), se la violazione della norma le
“proveniva” dal suo appaltante, poteva scaricare
su quest’ultimo l’intera responsabilità. Ora
non più. La 81, infatti, prevede, in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro, la piena
corresponsabilità anche del subappaltante. Una
norma che certamente serve a fare molta più
chiarezza nel mare magnum del subappalto.
Ma ancora. Sempre il Testo Unico della 81 introduce
un’altra significativa ed importante innovazione:
la figura obbligatoria del rappresentante per la
sicurezza, che viene eletto dai dipendenti
dell’azienda. Una norma che vale per tutte le
aziende (aldilà della dimensione numerica dei
propri addetti).
Poi, sempre la 81 introduce l’obbligo, per il
datore di lavoro, della pubblicazione della
valutazione complessiva del rischio legato alla
natura del ciclo produttivo dell’azienda ed alle
strutture aziendali messe in essere per la sicurezza
sul posto di lavoro.
Da citare, infine, anche l’introduzione della
figura del medico competente. Vale a dire che
d’ora innanzi nel campo della medicina legata alla
sicurezza ed alla salute sul posto del lavoro
potranno operare solo quei medici che, a seguito di
specifici corsi di formazione riconosciuti dal
ministero della Salute, siano dichiarati, appunto,
“competenti” ad operare nel settore specifico.
Si può allora, professor Saporito, legittimamente
concludere che la normativa contenuta nel Testo
Unico della legge n° 81 sia, almeno per il prossimo
decennio, abbastanza esaustiva rispetto alla grande
tematica sociale della sicurezza e della salute sul
posto di lavoro?
L’adozione del Testo Unico della ”81”
rappresenta sicuramente un notevole passo avanti in
materia di prevenzione, sicurezza e tutela della
salute sul posto di lavoro: proprio per il suo
essere Testo Unico, che (come abbiamo detto
all’inizio) “riforma, rifinisce ed armonizza
le disposizioni contenute non solo nella più
recente legge n° 626, ma anche in tutte le altre
leggi promulgate in questi ultimi sessant’anni
circa”; e poi, perché è una normativa
sicuramente più al passo con l’evoluzione della
realtà sociale soprattutto di questi ultimi anni.
Detto questo, da giurista avverto la necessità di
andare, ed in tempi ragionevolmente brevi, al
superamento della formula giuridica del Testo Unico
per approdare invece a quella del Codice.
Lo strumento legislativo del Codice ha infatti due
enormi vantaggi, rispetto a quello del Testo Unico,
soprattutto quando siamo in presenza di tematiche
riguardanti settori che attengono ad una realtà
molto complessa qual è, appunto, quella della
sicurezza e della salute sul posto di lavoro.
Il primo vantaggio è quello di una
maggiore operatività. A differenza dello strumento
Testo Unico, lo strumento Codice è infatti in grado
di prevedere e stabilire le esatte modalità di
applicazione di ogni aspetto della normativa. Un
esempio - tanto per chiarirsi - può essere quello
del Codice della Strada, che è l’unico
riferimento giuridico per questo settore.
Il secondo vantaggio è che il Codice ha, a
differenza del Testo Unico, una sola norma che
riguarda tutta la materia in oggetto. Insomma, è
l’ultimo definitivo strumento in materia di
certezza del diritto.
Da giurista, dico che avrei preferito sin da subito
che si fosse proceduto sulla strada del Codice
invece che su quella del Testo Unico. Ma visto che
si è scelta quest’ultima via, ora mi auguro che,
dopo l’esperienza del testo Unico della 81 (che,
ripeto, è comunque importante e rilevante per le
innovazioni che ha introdotto), si passi il più
rapidamente possibile al “Codice per la
sicurezza e la salute sul posto di lavoro”. |